Assegno di maternità

E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.

Per tutte le info: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45036#:~:text=L'assegno%20di%20maternit%C3%A0%20spetta,di%20ingresso%20del%20minore%20nella

Data ultima modifica: 10 Ottobre 2020